Finalmente una buona notizia !
Fino al 50% il bonus fiscale per i sistemi di allarme per la casa !

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – Supplemento Ordinario n.129 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 “Misure per la crescita del paese” (Sviluppo Economico) – è stato decretato l’aumento al 50% della detraibilità dall’IRPEF degli interventi di ristrutturazione delle unità residenziale ad uso privato effettuati fino al 30 giugno 2013, fino al tetto massimo di 96.000 euro.

Tra gli interventi che riguardano la sicurezza fisica e che usufruiscono di tali maggiori incentivi, si segnala l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione dei serramenti; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati (ndr: ossia sistemi di videosorveglianza); apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; casseforti, porte blindate, serrature ed altri mezzi di sicurezza passiva.

Sarà quindi possibile recuperare fino a 48.000 euro per unità abitativa sotto forma di credito di imposta da usufruire in sede di dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di importo uguale, per le spese pagate tra il 26 giugno 2012 ed il 30 giugno 2013. Il periodo di recupero è ridotto a 5 ed a 3 anni per i contribuenti che hanno compiuto rispettivamente 75 ed 80 anni.

Potranno godere dell’agevolazione anche coloro che hanno iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del decreto, ma che effettueranno i pagamenti successivamente. I pagamenti dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale, indicando la causale con gli estremi della fattura, il codice fiscale del soggetto pagante e la partita iva del beneficiario.

Ecco il testo che ci riguarda:

Art. 11

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013,relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».

3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo e’ soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(*): per informazione, all’articolo 16-bis, comma 1 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, si parla al punto F d’interventi “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”: come si vede è il nostro settore al 100%.

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